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Legge 132/2025 e commercialisti: come usare l'AI nello studio
La legge 132/2025 per i commercialisti significa soprattutto una regola: l'intelligenza artificiale si può usare, ma solo come supporto, e il cliente deve saperlo. La legge 23 settembre 2025, n. 132, in vigore dal 10 ottobre 2025, lo stabilisce all'art. 13 per tutte le professioni intellettuali. Qui trovi cosa prevede, come informare il cliente, cosa ha indicato il CNDCEC e cosa chiede l'AI Act.
Cosa prevede la legge 132/2025 per i commercialisti
La legge 23 settembre 2025, n. 132 è la legge italiana sull'intelligenza artificiale e reca "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale". È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 223 del 25 settembre 2025, ed è entrata in vigore il 10 ottobre 2025. Non sostituisce l'AI Act europeo: lo affianca, rinviando alle sue definizioni (a partire da quella di sistema di intelligenza artificiale) e dettando regole nazionali per singoli settori.
Per lo studio del commercialista la disposizione centrale è l'art. 13, intitolato alle professioni intellettuali. Si applica a dottori commercialisti ed esperti contabili come ad avvocati, consulenti del lavoro e notai.
Art. 13 della legge 132/2025, comma 1: l'AI solo come supporto
Il testo è questo: "L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera".
In pratica, sono attività strumentali la ricerca di norme e prassi, la sintesi di documenti, la prima stesura di una lettera o di una circolare, il controllo di coerenza tra atti. Restano al professionista la valutazione del caso, l'interpretazione della norma, la scelta della soluzione e la firma. Un parere generato dall'AI e inviato senza revisione non rispetta la prevalenza del lavoro intellettuale.
Legge 132/2025 e commercialisti: l'informativa al cliente (art. 13, comma 2)
Il secondo comma prevede che, "per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo".
La legge non indica un modulo per l'informativa al cliente sull'uso dell'AI. Un'informativa utile dice almeno quali strumenti usa lo studio, per quali attività, come è assicurato il controllo umano e come sono trattati i dati del cliente.
Le indicazioni del CNDCEC per gli studi dei commercialisti
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, con la Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti, ha avviato nel 2024 la collana di guide operative "L'aiuto intelligente al commercialista". La terza guida, presentata al Congresso nazionale di Genova nell'ottobre 2025, tratta governance dell'AI nello studio, anonimizzazione dei dati, implicazioni deontologiche e strumenti pratici come policy interne e checklist.
Nell'ottobre 2025 il CNDCEC ha diffuso anche un esempio di clausola da inserire nel mandato professionale, collegata all'art. 13. Secondo le sintesi pubblicate dalla stampa specializzata, la clausola si articola in cinque punti:
- uso ausiliario: l'AI supporta attività come ricerca documentale, bozze e contenuti non decisionali;
- controllo umano: decisioni e valutazioni restano al professionista, che ne risponde;
- dati personali: il trattamento rispetta GDPR, AI Act e normativa nazionale, senza decisioni automatizzate;
- trasparenza: su richiesta, il professionista informa il cliente su strumenti, finalità e misure di sicurezza;
- opposizione: il cliente può chiedere che nell'incarico non si usino strumenti di AI.
Prima di adottarla, leggi il testo ufficiale diffuso dal Consiglio Nazionale e adattalo all'organizzazione del tuo studio.
AI Act: gli obblighi dello studio che usa l'intelligenza artificiale
Il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) distingue tra chi sviluppa un sistema di AI (fornitore) e chi lo utilizza sotto la propria autorità nell'ambito di un'attività professionale (deployer). Uno studio che adotta un assistente AI è, di regola, un deployer.
Gli aspetti che oggi interessano un commercialista sono tre.
- Alfabetizzazione in materia di AI (art. 4). Fornitori e deployer devono adottare misure per un livello sufficiente di competenza del personale che usa i sistemi. Il Regolamento (UE) 2026/1744 (Omnibus digitale sull'IA), in vigore dal 27 luglio 2026, ha riformulato la norma mantenendo l'obbligo in capo a fornitori e deployer, con misure effettive e proporzionate.
- Trasparenza (art. 50). Restano gli obblighi di informare le persone quando interagiscono con un sistema di AI e quelli sui contenuti generati artificialmente.
- Sistemi ad alto rischio. Dopo l'Omnibus digitale, i requisiti per i sistemi ad alto rischio dell'allegato III si applicano dal 2 dicembre 2027 e quelli per i sistemi integrati in prodotti regolati dal 2 agosto 2028. Divieti e regole sui modelli per finalità generali sono già operativi.
Per orientarti nella scelta dello strumento, chiedi al fornitore come classifica il proprio sistema. Aptus.AI dichiara che Next-OS non è un sistema di AI per finalità generali e non rientra tra i sistemi ad alto rischio del Regolamento (UE) 2024/1689.
Privacy e riservatezza: i punti fermi per i commercialisti
Lo studio tratta redditi, patrimoni, dati familiari e societari: caricare documenti in un sistema di AI è un trattamento di dati personali. I riferimenti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) da tenere presenti sono questi.
- Principi (art. 5): carica solo i dati necessari allo scopo; quando puoi, anonimizza o pseudonimizza.
- Responsabile del trattamento (art. 28): il fornitore che tratta dati per conto dello studio deve offrire garanzie sufficienti ed essere vincolato da un contratto.
- Sicurezza (art. 32): misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, da verificare nel contratto e nelle certificazioni del fornitore.
- Decisioni automatizzate (art. 22): l'interessato ha diritto di non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato che producano effetti giuridici.
A questi si aggiunge il dovere di riservatezza previsto dalle regole deontologiche della professione. Il Garante per la protezione dei dati personali raccoglie provvedimenti e documenti sul tema nella sezione dedicata all'intelligenza artificiale sul sito del Garante.
Checklist sulla legge 132/2025 per i commercialisti
Per mettere lo studio in regola con la legge 132/2025 e con l'AI Act, questi sono i passaggi pratici.
- Censisci gli strumenti. Elenca i sistemi di AI usati nello studio, anche quelli integrati in software che usi già, e a cosa servono.
- Scrivi una policy interna. Quali attività si possono svolgere con l'AI, quali dati si possono caricare, chi controlla l'output.
- Aggiorna il mandato professionale. Inserisci l'informativa prevista dall'art. 13, comma 2, partendo dall'esempio di clausola del CNDCEC.
- Forma le persone. Collaboratori e praticanti devono sapere come funziona lo strumento e quali sono i suoi limiti: è anche la misura richiesta dall'art. 4 dell'AI Act.
- Verifica i contratti con i fornitori. Nomina a responsabile del trattamento, localizzazione dei server, uso dei dati per l'addestramento.
- Documenta il controllo umano. Conserva le versioni rivedute delle bozze: dimostrano la prevalenza del lavoro intellettuale.
- Segui l'attuazione. L'art. 24 della legge delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale all'AI Act; nell'agosto 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva i decreti legislativi attuativi. Verifica su Normattiva quelli pubblicati e le eventuali regole per gli ordini professionali.
Come può aiutarti Next-OS
Next-OS è costruito per l'uso che la legge 132/2025 consente: ricerca, analisi e prima stesura, con fonti citate e verificabili e con il professionista che decide. I dati caricati non vengono usati per addestrare i modelli, l'infrastruttura è in cloud europeo con server in Irlanda e Aptus.AI è certificata ISO/IEC 27001:2022.
Puoi usarlo anche per lavorare su questa guida: chiedi un confronto tra la tua lettera d'incarico e l'art. 13, o una bozza di informativa da adattare. Per una panoramica dei casi d'uso torna alla pagina sull'AI per commercialisti; per vedere un'applicazione concreta leggi come preparare una circolare ai clienti con l'AI o come impostare le risposte ai quesiti fiscali.
Domande frequenti
Con la legge 132/2025 i commercialisti possono usare ChatGPT o altri sistemi di AI?
Sì, con dei limiti. L'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132 consente l'uso di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, ma solo per attività strumentali e di supporto e con prevalenza del lavoro intellettuale del professionista. Restano poi gli obblighi di informare il cliente, di proteggere i dati personali e di rispettare il segreto professionale.
Come devo informare il cliente sull'uso dell'intelligenza artificiale?
La legge chiede di comunicare le informazioni sui sistemi di AI utilizzati con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo, senza imporre un modulo. La soluzione più ordinata è una clausola nel mandato professionale: il CNDCEC ha diffuso un esempio nell'ottobre 2025 che prevede uso ausiliario, controllo umano, tutela dei dati, trasparenza e diritto di opposizione del cliente.
Lo studio deve fare formazione sull'AI per rispettare l'AI Act?
Sì. L'art. 4 del Regolamento (UE) 2024/1689, come riformulato dal Regolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026, mantiene in capo a fornitori e deployer l'obbligo di adottare misure per l'alfabetizzazione in materia di AI del personale. Le misure devono essere effettive e proporzionate, non un livello di competenza predeterminato per ogni persona.
Fonti
- Legge 23 settembre 2025, n. 132 (Normattiva)
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025
- Regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale (EUR-Lex)
- Regolamento (UE) 2026/1744, Omnibus digitale sull'IA (EUR-Lex)
- CNDCEC e FNC, L'aiuto intelligente al commercialista, guida operativa n. 3 (ottobre 2025)
- Regolamento (UE) 2016/679, GDPR (EUR-Lex)
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